CCCB - Condivisione Check Controlli Banca
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
CCCB - Condivisione Check Controlli Banca

Sito di condivisione (compliance, antiriciclaggio, legal counselling)


Non sei connesso Connettiti o registrati

Impostazione del problema assicurativo

Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 1]

1Impostazione del problema assicurativo Empty Impostazione del problema assicurativo Dom Nov 30, 2014 11:23 pm

Admin


Admin
Admin

Rif. articolo su diritto bancario: ARTICOLO

Primo intervento - nel corso del 2010 Isvap ha posto in essere un primo intervento (tra le cui finalità vi era anche l’obiettivo di rafforzare gli obblighi di trasparenza con riguardo alle polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti) mediante l’emanazione del Regolamento numero 35 del 26 maggio 2010, attraverso il quale l’Istituto ha dettato una disciplina generale di trasparenza per i prodotti assicurativi. Tuttavia, l’emanazione del Regolamento Isvap n. 35/2010 e la sua attuazione nel settore delle polizze CPI non ha portato a risultati soddisfacenti in tema di superamento dei conflitti d’interessi nella distribuzione di prodotti assicurativi abbinati a mutui e finanziamenti.

Secondo intervento -al Regolamento n. 35/2010 ha fatto seguito il provvedimento Isvap numero 2946 del 6 dicembre 2011 (il “Provvedimento”), specificatamente dedicato al settore delle polizze connesse ai mutui e finanziamenti. In attuazione dei principi generali di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all’art. 183 del D. Lgs. numero 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private, in breve “CAP”), Isvap ha imposto che gli intermediari assicurativi - ivi inclusi pertanto gli istituti eroganti il credito laddove svolgenti attività di intermediazione assicurativa - dovessero astenersi dall’assumere contemporaneamente la qualifica di intermediario assicurativo, da un lato, e di beneficiario o vincolatario dei contratti assicurativi, dall’altro lato, considerandola come un’ipotesi di “conflitto inevitabile”. Il provvedimento Isvap n. 2946/2011 è entrato in vigore con decorrenza dal 2 aprile 2012.

Terzo intervento - Lo stesso giorno della pubblicazione del predetto provvedimento numero 2946, il Governo ha emanato il Decreto Legge numero 201/2011 (il c.d. Decreto “Salva Italia”), successivamente convertito il 22 dicembre nella legge numero 214 del 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. In tale Decreto Legge viene in particolare previsto un articolo, il 36 bis, che aggiunge un comma (il 3bis) all’articolo 21 del D. Lgs. numero 206 del 2005, ossia al Codice del Consumo. Nello specifico l’intervento normativo in commento dispone che debba essere considerata come scorretta, con tutte le conseguenze relative alle disposizioni di salvaguardia previste dal Codice del Consumo, la “pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero6 all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario”.
Ciò che, in altri termini, può sintetizzare la ratio del nuovo comma 3bis dell’art. 21 del Codice del Consumo è la volontà di intervenire sul conflitto di interessi che si verifica nel ricoprire la posizione di ente erogante il mutuo/finanziamento, e allo stesso tempo sia di beneficiario della copertura assicurativa, che di intermediario del predetto prodotto. In sostanza il Codice del Consumo esprime ora in modo chiaro che la banca o l’intermediario finanziario non possono condizionare l’erogazione del finanziamento al fatto che il cliente sottoscriva presso l’ente la copertura assicurativa intermediata dalla medesima banca o intermediario finanziario: in breve, il cliente deve essere libero, se ritiene, di reperire la copertura assicurativa sul mercato.

Quarto intervento - Successivamente al Decreto Legge “Salva Italia”, il 24 gennaio 2012, a completamento del disegno di riforma in tema di polizze CPI, è stato promulgato un altro Decreto Legge, il numero 1 del 2012 (cosiddetto “Cresci Italia”), recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” in cui, all’articolo 28, viene prevista un’altra norma disciplinante il settore delle polizze assicurative connesse, stavolta, non solo a mutui, ma anche alle operazioni di credito al consumo. Con l’ulteriore precisazione che la disposizione in analisi concerne le sole polizze ramo vita e non quelle ramo danni.  La prima versione della disposizione, rivolta unicamente ai contratti di mutuo, richiedeva che “le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione di un mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi”. IL decreto legge viene modificato in sede di conversione parlamentare.
La formulazione definitiva della norma ha mantenuto alcuni aspetti della precedente versione confermando l’obbligo di sottoporre al potenziale sottoscrittore del finanziamento almeno due preventivi di polizze assicurative sulla vita, di due diverse compagnie non riconducibili all’ente erogatore. Tuttavia, sono state introdotte numerose innovazioni, la più importante delle quali ha riguardato proprio l’estensione dell’ambito di applicazione della norma anche ai contratti di credito al consumo
Il secondo comma dell’articolo in commento ha disposto che “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Isvap definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1 [ovvero quello connesso a mutui e credito al consumo e distribuito da banche, istituti di credito ed intermediari finanziari, ndr]

Successivi interventi - in esecuzione di quanto previsto nel decreto cresci Italia viene emanato il Regolamento numero 40 del 3 maggio 2012, “per la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 28, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27”, entrato in vigore dal 1° luglio 2012 (solo per alcuni particolari adempimenti in tema di preventivatori on line, il predetto termine di entrata in vigore è stato fissato al 1° settembre 2012). Il regolamento, fra il resto, dispone che:
[list][*] un elenco di contenuti minimi che devono essere obbligatoriamente indicati dall’ente erogante in sede di offerta del mutuo o del finanziamento e il cui fine è quello di facilitare la comparazione, da parte del cliente delle varie offerte assicurative
[list][*] la durata della polizza vita dovrà essere pari a quella del mutuo o del credito al consumo, facendo salva la possibilità di stabilire una durata differente unicamente laddove essa sia più rispondente alle esigenze dell’assicurato
  • la banca o l’intermediario finanziario possano essere designati come beneficiari solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo


Deve essere considerato a parte il caso del leasing per il quale, vista la particolare struttura del contratto, le protezioni assicurative tutelano il bene e non sono a protezione del credito; per questo motivo non vale il divieto di essere contemporaneamente beneficiario e intermediario. Sul punto si è avuta una pronuncia del TAR.

RIMBORSO DEL PREMIO ASSICURATIVO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA -

LETTERA AL MERCATO IN TEMA DI ADEGUATEZZA -

PROFILI USURA DEL PREMIO ASSICURATIVO -

https://cccb.elencoforum.com

Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 1]

Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.